Gara Nazionale di Agility Dog - C.A.C.
Mostra Nazionale Cinofila - Edizione 2016
Gara Nazionale di Agility Dog - C.A.C.
Prove attitudinali su quaglie liberate

COSTITUZIONE E SCOPI


E’ costituita con sede in Macerata, Via Enrico De Nicola 35 una società denominata “GRUPPO CINOFILO MACERATESE” che è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo statuto, i regolamenti, le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che gli saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I.

Art. 1 - La suddetta associazione non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.
Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra, la società:
a) promuove manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e zootecnico - Fornisce all’E.N.C.I. supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale - Propaganda la divulgazione e il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) il Gruppo Cinofilo Maceratese riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’E.N.C.I., ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché del regolamento di attuazione del medesimo.
c) Organizza esposizioni e proposte di lavoro, direttamente o in collaborazione coll’E.N.C.I., con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri Enti anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva e il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con le discipline da questo stabilito.
d) L’Associazione presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’E.N.C.I..
- di comunicare all’E.N.C.I. le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’E.N.C.I..

 

SOCI

Art. 3 - Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Maceratese tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell’allevamento italiano delle razze canine.
Art. 4 - Per far parte in qualità di socio della società occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal consiglio o dall’assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha la cura della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 5 - I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci, quale sia la categoria a cui appartengono.
Art. 6 - In piena attuazione de principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Possono votare tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
Art. 7 - L’iscrizione come socio vale per l’anno in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 - L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Art. 9 - Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni e i soci onorari.
Art. 10 - Non è ammesso il voto per posta.

 

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Sono Organi Sociali:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Probiviri
d) il Collegio Sindacale
Art. 12 - L’assemblea generale è composta dai soci in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, ed entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o almeno da un terzo dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persone o per deleghe, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invio, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 13 - L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’Art. 5;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Il consiglio è composto da 11 (undici) consiglieri eletti dall’assemblea generale fra i soci. I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Qualora durante il periodo venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri il consiglio direttivo indicherà, in linea di massima, la sostituzione con i primi dei non eletti e li proporrà all’assemblea generale dei soci nella sua riunione.
I membri così eletti entreranno in carica e vi resteranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Art. 15 - Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci e indice e patrocina manifestazioni.
Art. 16 - Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ogni riunione. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice-presidente, o qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Il patrimonio della società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della società sono costituite:
d) dalle quote annuale versate dai soci;
e) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
f) dalle attività di gestione;
g) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 18 - L’esercizio finanziario va dal 1’ gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi, Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ E.N.C.I..

 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci più uno supplente, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

 

PROBIVIRI

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri, del Gruppo Cinofilo Maceratese, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell’Assemblea , che provvederà alla nomina definitiva.

 

NORME DISCIPLINARI

Art. 21/A - Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri , il quale si pronuncia a sua volta col lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
Art. 21/B - Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto a rispettare il presente statuto, Lo statuto dell’E.N.C.I. il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei probiviri del gruppo cinofilo maceratese, nonché alle decisioni delle commissioni di disciplina dell’E.N.C.I.. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione “Gruppo Cinofilo Maceratese” sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto., sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione , ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Socio.
L’Associazione “Gruppo Cinofilo Maceratese” ottempera e da esecuzioni alle decisioni assunte nei confronti dei prorpi Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’E.N.C.I.

 

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 22 - Qualsiasi modifica al presente statuto può essere proposta o dal Consiglio Direttivo o da Almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione prima di essere presentate all’assemblea, devono essere comunicate all’ E.N.C.I., per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 23 - Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
Art. 24 - Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Art. 25 - Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto dell’E.N.C.I. e alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

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